Art. 2.
(Funzioni dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia:

          a) persegue le finalità di cui alla presente legge, promuovendo il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, gli enti e le istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali, ai sensi della legislazione vigente in materia;

          b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, dalle associazioni e dalle

 

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fondazioni nell'ambito delle finalità della presente legge;

          c) propone criteri istitutivi e di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei confronti delle quali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nell'ambito dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza;

          d) cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche delle informazioni che le amministrazioni dello Stato, le istituzioni e gli enti pubblici sono tenuti a trasmetterle a tale fine;

          e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta.